REDAZIONE. Il Profilo Professionale dell’Infermiere, composto da 3 articoli, ad oltre 20 anni dalla sua emanazione attraverso il Decreto Ministeriale n. 739/94, continua a svolgere il ruolo di pietra miliare della professione infermieristica.
Da allora, così come recita il primo comma del decreto che delinea il profilo professionale della professione infermieristica, “(omissis)… l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica“.
Non più Ausiliario ma Professionista
Per la prima volta, l’Infermiere viene identificato quale operatore sanitario, vedendo finalmente scomparire il carattere di ausiliarietà accostato fino al 1994 alla Professione Infermieristica.
A seguito del D.M. 739/94, quindi, l’Infermiere diventa un professionista sanitario, e come tale acquisisce l’onere della responsabilità giuridica del proprio operato, responsabilità che può essere di natura penale, civile e disciplinare.
Il campo d’azione dell’Infermiere moderno
Attraverso il D.M. 739/94 viene, inoltre, individuato il potenziale operativo dell’assistenza infermieristica: infatti il comma 2 dell’Articolo 1, afferma che “L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria“.
Si può notare attraverso la lettura del secondo comma, come venga dato particolare risalto all’aspetto relazionale della professione infermieristica rispetto al passato; ritrovandosi ad operare in contesti in cui vengono erogate cure palliative, l’aspetto relazionale, che si esplica attraverso il rapporto infermiere/paziente, risulta essere il “valore aggiunto” che il d.m. 739/94 evidenzia, attraverso anche la funzione educativa intesa non solo come educazione alla salute ma anche come formazione in abito lavorativo.
Un altro importante aspetto del D.M. 739/94, è quello espresso dal comma 3 dell’Articolo 1, il quale nell’affermare che “L’Infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività“, riconosce il ruolo fondamentale del lavoro di equipe all’interno della quale la Professione Infermieristica riveste un ruolo fondamentale, essendo proprio l’Infermiere il professionista che per primo si interfaccia col paziente/utente quando questi si rivolge ad una qualsiasi struttura sanitaria.
Viene in questo comma riconosciuta la capacità esclusiva dell’infermiere nell’identificare i bisogni di assistenza infermieristica, da cui scaturisce poi l’identificazione di obiettivi preceduti da una idonea pianificazione dell’assistenza, la quale dovrà portare a dei risultati attraverso l’uso di protocolli e procedure assistenziali.
I risultati dell’assistenza infermieristica erogata, sono sempre soggetti ad eventuale valutazione o rivalutazione, poiché come riportato sempre all’interno del terzo comma del D.M. 739/94 stabilisce, l’infermiere “pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico“.
Nel terzo comma del D.M. 739/94 viene individuato altresì l’infermiere quale garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, funzione che sottolinea l’importanza della cooperazione tra la professione infermieristica e quella medica, sottolineando ancora una volta il ruolo dell’infermiere all’interno dell’equipe multidisciplinare.
Resta inteso che l’attività infermieristica, può essere svolta dal professionista sia individualmente sia in collaborazione con altre tipologie di operatori, sociali o sanitari.
Il personale di supporto (OSS o altre figure)
Veniamo ora ad uno dei punti “cruciali” del comma 3 del D.M. 739/94: “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera di personale di supporto“.
Quanto affermato in questo punto, evidenzia forse ancor più di altri il passaggio da arte ausiliaria a professione poiché è ora l’Infermiere a potersi avvalere dell’opera di personale di supporto ed occorre precisare che quando il D.M. 739/94 afferma “ove necessario“, si intende “ove il professionista infermiere lo ritenga necessario“, sottintendendo quindi una autonomia decisionale dell’infermiere nell’avvalersi dell’ausilio di altre figure ausiliari.
L’ambito lavorativo
Il D.M. 739/94, inoltre, sempre stando al comma 3, nell’individuare le aree in cui l’Infermiere svolge la sua attività (strutture sanitarie pubbliche o private, assistenza domiciliare, territorio), specifica che essa può essere svolta sia in regime di dipendenza che libero professionale, quest’ultima non prevista prima dell’emanazione del D.M. 739/94, ulteriore dimostrazione di come il decreto in questione sia stato davvero “rivoluzionario” per la professione infermieristica.
Obbligati alla formazione continua
Altra grande innovazione che il D.M. 739/94 apporta alla professione infermieristica è rappresentata dal comma 4 dell’Articolo 1 del decreto, nel quale è stabilito che “L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca“.
Per la prima volta, la figura dell’infermiere, che come già noto fino all’emanazione del D.M. 739/94 era inquadrata come ausiliaria della professione medica, viene individuata quale figura idonea alla formazione di altro personale nonché parte integrante del processo di ricerca in ambito sanitario, fino ad allora “estraneo” alla professione.
Di grande rilevanza è anche la possibilità che il decreto in questione attribuisce agli infermieri riguardo all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale, segno del raggiungimento di una autonomia professionale che verrà poi completata con la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
Formazione post-base
Il comma 5 del D.M. 739/94 individua, invece, le cinque aree di formazione post base cui i professionisti infermieri possono accedere (sanità pubblica, pediatria, geriatria, area critica e salute mentale) e viene specificato nel comma 6 che il Ministero della Sanità potrà individuare ulteriori aree specialistiche che prevedano una formazione complementare post base.
L’Articolo 1 del D.M. 739/94 si conclude con il comma 7, all’interno del quale viene affermato che il Ministero della Sanità, con apposito decreto, stabilisce che al termine del percorso formativo post base, verrà rilasciato ai professionisti infermieri uno specifico attestato che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree precedentemente individuate, previo superamento di apposite prove finali aventi carattere valutativo.
Obbligo dell’iscrizione all’Albo degli Infermieri (IPASVI)
All’interno dell’Articolo 2 del D.M. 739/94, viene stabilito che il diploma universitario di infermiere (oggi laurea di I livello), è abilitante all’esercizio della professione previa iscrizione all’Albo professionale.
L’equipollenza degli studi
Il D.M. 739/94 si conclude con l’Articolo 3, il quale stabilisce l’equipollenza tra il Diploma Universitario di Infermiere ed i titoli preesistenti per l’accesso alla professione ed ai pubblici uffici.
Natura intellettuale della Professione Infermieristica
In seguito all’emanazione del D.M. 739/94, viene quindi riconosciuta alla Professione Infermieristica la natura di professione intellettuale e vengono per legge attribuite agli infermieri italiani autonomia professionale, competenze e responsabilità che diventeranno pilastri fondamentali della professione e che al contempo segneranno il cammino dell’infermieristica italiana verso una sempre maggiore evoluzione.
Cosa dice esattamente il Decreto Ministeriale?
Andiamo a vedere il D.M. 739/94 così come è stato emanato.
DECRETO 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere. (GU Serie Generale n.6 del 9-1-1995) – Entrata in vigore del decreto: 24/1/1995
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421″, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità’, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità’ attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell’infermiere geriatrico addetto all’area geriatrica anziché’ quella dell’infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale e’ responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e’ di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le eta’ e l’educazione sanitaria.
3. L’infermiere:
a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività’ e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacita’ che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche
nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Art. 2.
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994